La legge prevede per i lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m la predisposizione di idonee opere provvisorie quali ponteggi e parapetti. Deroghe a tali disposizioni possono essere concesse nei casi in cui i soli lavori di breve durata (ispezioni, semplici manutenzioni, rilievi ecc.) sono effettuati da personale addestrato e dotato di idonei sistemi anticaduta. E proprio nel caso di brevi interventi di manutenzione possono essere utilizzati dispositivi come le linee vita, predisposti all’atto della costruzione dell’immobile o nel caso di manutenzione dello stesso.

L’ obiettivo è di ridurre il numero di incidenti derivanti dalle cadute dall’alto, attraverso il D.P.G.R. 23 novembre 2005 n. 62/R ha emanato il regolamento sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza attraverso il quale si è reso obbligatorio l’inserimento di adeguati punti d’ancoraggio conformi a EN 795 per le imbracature anticaduta su tutti gli edifici di nuova fabbricazione ed edifici in fase di ristrutturazione.

Diventa quindi importante installare in modo corretto idonei dispositivi di ancoraggio sulle coperture delle costruzioni e predisporre quanto necessario ad un accesso sicuro ai tetti per per il raggiungimento del primo ancoraggio utile.

E’ quindi necessario realizzare uno studio preliminare per esaminare il problema dell’accesso alle diverse tipologie di copertura ed affidare la progettazione e l’installazione di linee vita e sistemi anticaduta solo a personale qualificato.

“Il Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, ha rivisto e abrogato le precedenti impianto leggi e decreti in materia di sicurezza tra cui il DPR 547/55, la 164/56, il D.l.vo 626/94 e il D.L.vo 494/96 e ha riproposto alcune parti delle precedenti norme che sono state in parte riscritte.

Soprattutto il titolo IV capo secondo del D.L.vo 81/08 contiene la revisione del ex DPR 164/56 con delle importanti novità:

l’art.115 tratta i “SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO” ed è cosi citato: “Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio (es: ancoraggio in classe A1 e A2);

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili (es: linee in classe C);

g) guide o linee vita rigide (es: Il sistema di protezione, certificato per l’uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri..”.

Quindi è obbligatoria, in assenza di opere provvisionali o di altri specifici dispositivi di protezione collettiva, la presenza di dispositivi di ancoraggio a norma UNI EN 795:2002, gli unici punti a cui possono essere agganciati i DPI.Il Decreto Legislativo 81/2008 è legge nazionale e quindi rende obbligatorio l’uso su tutto il territorio nazionale dei Dispositivi anticaduta a norma UNI EN 795:2002. Il mancato adempimento comporta (art.159) l’arresto fino a due mesi o un ammenda da 500,00 a 2.000,00 euro.”

Lombardia

Decreto Regione Lombardia n°119 del 14/01/2009

Bergamo

Bergamo ASL integrazione

Brescia

Brescia ASL integrazione

Pavia

Pavia ASL integrazione

Sondrio

Sondrio ASL integrazione

Veneto

Linee Vita Veneto

Liguria

Legge Regionale 15 febbraio 2010 n. 5

Piemonte

Disp. straordinarie realizzabili in deroga

Friuli Venezia Giulia

Linee Guida Friuli Venezia Giulia

Toscana

Legge regionale Toscana

Emilia Romagna

Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2

Umbria

Approvazione Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall’alto.

Trentino

LEGGE PROVINCIALE Trento 9 febbraio 2007, n. 3